Allegato “A”

STATUTO

del CLUB-ALPINO-SICILIANO

Art. 1

È costituito il CLUB ALPINO SICILIANO con sede centrale in Palermo, e potranno essere costituite sezioni in Sicilia: nei centri più adatti per le varie attività del Club (Stazioni alpine, Rifugi, Campeggi, scuole di sci etc.)

Art. 2

Scopi del CLUB ALPINO SICILIANO sono:

a) Far conoscere le Montagne siciliane e diffondere l’alpinismo in Sicilia specialmente fra i giovani.
b) Istituire Stazioni alpine, RIfugi alpini e campeggi nelle looalità più adatte per il soggiorno in montagna e per le escursioni nei vari distretti montuosi.
c) organizzare escursioni sociali e collettive con programmi llustrativi.
d) Istituire scuole di Sci per gli sports invernali.
e) Pubblicare Guide illustrate e numeri unici nelle più importanti ricorrenze
f) Collaborare col turismo scolastico
g) partecipare a tutte le iniziative per l’incremento del Turismo e del Folclore in Sicilia

Art. 3

Il Patrimonio del Club Alpino Siciliano è costituito:

a) dalle quote annuali corrisposte dai Soci;
b) dai mobili ed arredi della sede sociale e dei rifugi alpini che l’Associazione acquisterà ed altre attrezzature turistiche alberghiere che potranno ritenersi necessarie;
c) dai contributi degli Enti, Soci, società, Stato, Regione;
d) da ricoveri e rifugi alpini;

Art. 4

Gli organi del Club Alpino Siciliano sono: il Corpo Sociale, il Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci e i Revisori dei Conti

Art. 5

I Soci si distinguono in Fondatori, onorari, vitalizi, ordinari, aderenti e studenti.

Art. 6

Sono Soci fondatori quelli che intervennero nella fondazione del Club. Sono Soci onorari quelli che per speciale benemerenza in rapporto ai programmi ed alla vita dell’Associazione sono proposti dal Consiglio Direttivo ed accettati dall’Assemblea. Sono Soci vitalizi quelli che pagano una tantum la quota stabilita dall’Assemblea. Sono Soci ORDINARI quelli proposti dal Consiglio Direttivo ed accettati dall’Assemblea. Sono Soci ADERENTI e STUDENTI quelli nominati dal Consiglio Direttivo.

Art.7

I Soci fondatori, onorari, vitalizi ed ordinari partecipano alle riunioni delle Assemblee del Club con diritto a voto. Possono essere eletti alle cariche sociali e coprire incarichi speciali per designazione delle Assemblee o del Consiglio.

Art. 8

I Soci Aderenti e Studenti partecipano alla vita, iniziative e manifestazioni del Club. Non partecipano alle Assemblee del Club e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 9

La direzione e l’Amministrazione del Club sono competenza del Consiglio Direttivo, composto di dodici membri, i quali eleggono nel loro seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere Economo. Il Consiglio è assistito nella gestione da tre revisori dei conti che hanno i compiti e le funzioni dei sindaci nella società commerciali.- I membri del Consiglio sono eletti nella Assemblea ordinaria del mese di gennaio, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo promuove e dirige l’attività turistica e sportiva del Club, può nominare commissioni con incarichi speciali per le gite, la propaganda, i campeggi, il turismo scolastico, i conservatori dei rifugi, il Comitato di gestione del Rifugio “Luigi Orestano”.
Si riunirà almeno una volta la mese e straodinariamente sempre sia necessario.
Convoca le Assemble ordinaria e straordinaria, queste sia di sua iniziativa, sia per richiesta motivata di almeno venti soci.

Art. 11

Le assemblee dei Soci si distinguono in ordinaria e straordinaria. La ordinaria ha luogo nel mese di gennaio di ogni anno e deve contere al suo o.d.g. l’esame del bilancio consuntivo dell’anno decorso e di quello preventivo per l’anno iniziato. I bilanci debbono portare il parere dei Revisori dei Conti. Le Assessmblee ordinarie nominao ogni biennio i membri del Consiglio Direttivo. Stabiliscono le quote associative per i nuovi vitalizi, per gli ordinari e gli aderenti, nonché le tasse di ingresso per i nuovi soci. Nominano i Revisori dei conti che durano in carica due anni.

Art. 12

Le Assemblee ordinarie e straordinarie debbono essere convocate con preavviso di almeno cinque giorni; sono valide in prima convocazione se sono presenti la metà più uno dei soci con diritto di parteciparvi, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.
La prima e la seconda convocazione potranno avvenire lo stesso giorno a distanza di due ore.

Art.13

Tutte le deliberazioni del Consiglio e delle Assemblee debbono essere prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.14

L’anno amministrativo del Club va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno

Art.15

Le modifiche del presente Statuto possono essere deliberate dalle Assemblee straodinarie con l’approvazione dei quattro quinti dei Soci presenti

Art. 16

Lo Scioglimento del Club Alpino Siciliano puà essere deliberata in Assemblea straodinaria con il voto favorevole dei quattro quinti dei soci che abbiano diritto a parteciparvi. I liquidatori nominati dall’Assemblea debbono assegnare quanto risulta dall’inventario ad associazione similare.

Prof. Fausto Orestano, Ettore Batttaglia, Ing. Leonardo Fundarò, Ing. Edoardo Viola, Attilio Simoncini, Avv. Baldassare Scaduto, Dott. Caterina Bondì, Luigi Catalano, Dr. Bartolomeo DI Carlo, Massimo Fundarò

Notar Vito Di Giovanni

Registrato il 1° aprile 1957 al n° 10014 vol. 857
Il Direttore Caruana

PERSONALITA’ GIURiDICA RICONOSCIUTA CON D.P.R.
n° 210/A DEL 5 AGOSTO 1957, Registrato alla Corte dei Conti il 13 agosto 1957, Registro 1, foglio 18 Pubblicato nella GURS parte I° n.49 del 31.8.1957